Organi di indirizzo politico-amministrativo

  • SINDACO
  • GIUNTA COMUNALE
  • CONSIGLIO COMUNALE

Funzioni e competenze del Sindaco

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (Art. 50, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

Funzioni e competenze della Giunta

La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio (Art. 48, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

Funzioni e competenze del Consiglio Comunale

Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
È composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune.
Le materie di competenza del Consiglio sono definite dal'Art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco (Artt. 37, 39 e 42, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

Compensi

Non sono stati liquidati importi per viaggi di servizio e missioni.

Non risulta l'assunzione di altre cariche presso Enti pubblici o privati che diano origine a compensi, né altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.